A scriverlo è l’ex componente di Cambiamo Messina dal Basso, Luigi Sturniolo: “ho fatto il consigliere comunale per quasi tre anni e l’astensione non mi è mai sembrata una grande soluzione. Penso che se sei chiamato a compiti di rappresentanza politica hai l’obbligo di assumerti le tue responsabilità. Sono, quindi, sempre rimasto in aula e ho votato a favore o contro. Alcune volte ho votato anche contro il parere dei dirigenti in quanto ritengo che le ragioni politiche siano in alcune occasioni di rango superiore rispetto a quelle “giuridiche”. E’ stato così sui piani di lottizzazione come sulle tariffe della Tari. Raramente mi sono astenuto. Erano le volte in cui effettivamente ero indeciso. Mai l’ho fatto per convenienza, perché “tanto l’astensione vale come il voto negativo”.
Prosegue, così Sturniolo: “-ottieni lo stesso risultato e hai il vantaggio che non devi motivarlo-, aggiungerei. E questo ha riscontri materiali. Ricordo la bocciatura di una delibera su un piano di lottizzazione annullata poi dal Tar proprio per difetto di motivazione. Io sono per le aziende speciali e non per le Spa, ma a me sembra clamoroso che una delibera che ottenga 11 voti favorevoli e 12 astensioni non passi. Mi sembra la vittoria del sotterfugio. Se sei contrario vota contro. Ora, a parte che è evidentemente contraddittorio un consiglio comunale che un giorno boccia la liquidazione di una società e il giorno dopo approva il finanziamento di quella che la sostituisce, ma chi l’ha poi detto che è così scontato che il metodo di conteggio utilizzato dal Comune di Messina sia quello esatto? Vero è che il Regolamento del Comune di Messina prescrive che le delibere vengono approvate a maggioranza dei presenti ed è vero che questo è il metodo adottato dal Regolamento del Senato della Repubblica, ma è vero anche che il Regolamento della Camera dei Deputati considera presenti ai fini della formazione della maggioranza solo i favorevoli o i contrari. Accade, dunque, che il Consiglio di Stato con la sua sentenza n. 3372 del 7 giugno 2012, nel rispondere al quesito posto da un Comune veneto, scriva che -ai fini del quorum funzionale per l’approvazione delle deliberazioni, coloro che si sono astenuti vanno esclusi dal computo dei presenti, atteso che l’astensione significa volontà di non partecipare alla discussione ed al voto. Eppure il Regolamento Comunale in questione riportava un articolo per il quale per l’approvazione della delibera era necessario il voto favorevole della maggioranza di consiglieri presenti, ma anche uno per il quale il consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità del voto-“.
Ecco come conclude, il già ciemmedibino: “Per il Consiglio di Stato il secondo articolo serve a considerare legittimo il voto, il primo a stabilire le decisioni dell’aula. In sostanza, gli astenuti contribuiscono alla formazione del quorum strutturale, ma non di quello funzionale. Ora, è vero che quella sentenza termina lasciando aperta la questione, ma non manca di segnalare che la Corte Costituzionale ha considerato legittimo il Regolamento della Camera dei Deputati atteso che “dichiarare di astenersi ed assentarsi sono manifestazioni di volontà che si differenziano solo formalmente ma che in realtà poi si accomunano grazie all’univocità del risultato cui entrambe mirano con piena consapevolezza, che è quello di non concorrere all’adozione dell’atto collegiale. Forse anche a Messina ci sarebbe bisogno di un approfondimento”.



