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Le dichiarazioni del procuratore capo della Procura della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, che sono state diffuse ieri e riguardanti il Voto al Referendum sulla Giustizia dei prossimi 22 e 23 marzo 2026, fanno il paio con il clima antidemocratico e anticostituzionale instauratosi in Italia con Tangentopoli

ECCO COSA HA RIFERITO GRATTERI... «VOTANO SÌ MASSONI DEVIATI, IMPUTATI E INDAGATI»

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Le dichiarazioni del procuratore capo della Procura della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, che sono state diffuse ieri e riguardanti il Voto al Referendum sulla Giustizia dei prossimi 22 e 23 marzo 2026, fanno il paio con il clima antidemocratico e anticostituzionale instauratosi in Italia con Tangentopoli. Ecco cosa ha riferito Gratteri… «Votano Sì massoni deviati, imputati e indagati».

Dal 1992 fino ai giorni nostri, sono stati tolti i meccanismi di tutela per i politici ed i comuni cittadini, con i magistrati che sono diventati sempre più potenti… a fronte di una palese e continua violazione dell’Articolo 111 della Costituzione (La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione).

Sempre più spesso si assiste, a Processi a carico dei privati nei quali l’anzidetto Articolo della Carta Costituzionale viene vilipeso e violato dai giudici dai Sostituti procuratori e dalle forze dell’ordine che nel caso di soggetti imputati omettono la Notifica della Iscrizione nel Registro degli Indagati esistente presso ogni Procura della Repubblica o non procedono ad escutere l’indagato a Sommarie Informazioni Testimoniali.

Al contrario, capita sempre con maggiore frequenza che in presenza di persone che denunciano l’esistenza di reati a loro danno i pubblici ministeri competenti omettono la Registrazione della Notizia di reato con palesi azioni tese ad insabbiare i Procedimenti penali a favore di chi viola la Legge e dunque puo’ farla franca restando impunito.

Infine, nell’ipotesi in cui un cittadino dovesse denunciare un magistrato per le ipotesi di reità da lui commesse, nel 95%-99% dei casi i suoi colleghi competenti per Giurisdizione iscriveranno la Informazione di reato a Modello 44 (Ignoti) o 45 (atti non costituenti notizie di reato) per garantirgli una certa e totale impunità.