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Tra Messina e Roma: la Corte di Cassazione, ha respinto il ricorso dell’ex consigliere comunale Donatella Sindoni

ANCHE PER I GIUDICI DI DIRITTO (LEGITTIMITA'), L'EX ESPONENTE DELL'AULA DI PALAZZO ZANCA ERA INELEGGIBILE

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Nelle scorse ore la Suprema Corte di Cassazione, ha depositato l’ordinanza n. 19752/18, respingendo in “diritto” il ricorso proposto dall’ex consigliere comunale, Donatella Sindoni, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina estesa il 14 novembre 2017, che uniformandosi al precedente giudizio emesso dalla Sezione elettorale del Tribunale di Messina l’aveva accolto, confermando nell’ultimo procedimento di merito l’ineleggibilità della resistente. Si è trattato, di una fase scaturita dall’avvenuto accesso all’azione popolare, da parte di alcuni cittadini messinesi che hanno adito l’Autorità Giudiziaria competente per ottenere una declaratoria di non eleggibilità alla carica di consigliere comunale in capo all’ex esponente piddina. Considerando l’infondatezza della richiesta, la soccombente è stata condannata al pagamento delle spese legali.

Va in archivio così, una vicenda che interessò per molto tempo la precedente Assise di Palazzo Zanca. Dalla decisione dei magistrati di legittimità, si scopre in definitiva che: “l’esistenza di una condotta illegittima del Consiglio comunale (in carica all’epoca dei fatti), aveva sempre portato ad evitatare di dichiarare la decadenza di Sindoni, nonostante la stessa versasse sin dal momento della sua elezione in una condizione di palese ineleggibilità”.

Il disaccordo nacque dal fatto che l’interessata al momento della sua candidatura alle elezioni del 2013, compariva come legale rappresentante di uno Studio di Analisi convenzionato con il Servizio sanitario, dunque ineleggibile a mente dell’articolo 9 della Legge regionale n. 31 del 1986.

La questione era da tempo a conoscenza del Comune e il segretario comunale aveva chiesto un chiarimento alla Regione Siciliana la quale, con parere dell’Ufficio legislativo e legale, aveva concluso per l’ineleggibilità della Sindoni. Il Consiglio comunale, che in un primo momento non aveva assunto nessuna deliberazione al riguardo, l’1 agosto 2016, a seguito di ben due atti di diffida, aveva respinto la proposta di decadenza non approvando la relativa delibera. A seguito di ciò, alcuni cittadini hanno promosso l’azione popolare accolta poi dal Tribunale. Tuttavia, il Consiglio comunale non ha voluto prendere atto di quanto statuito dal Tribunale e la Sindoni ha così potuto impugnare la decisione che è rimasta automaticamente sospesa fino alla sentenza della Corte d’Appello del febbraio 2017. A seguito di tale sentenza sono entrati in Consiglio comunale dapprima Gaetano Gennaro e, dopo qualche mese, Giuseppe Sirausano.

Con la sentenza accennata, la Corte di Cassazione ha affermato che, anche dopo la trasformazione delle Usl in Asp, e l’arretramento di competenze comunali in materia sanitaria, resta in vigore l’ipotesi di ineleggibilità prevista dalla legge regionale per i titolari di studi medici e sanitari convenzionati. La Suprema Corte, nel confermare le decisioni dei giudici messinesi, ha ribadito che la norma sulla ineleggibilità applicabile al caso della ex consigliera “è volta a prevenire la lesione della par condicio tra candidati alla competizione elettorale, che si verificherebbe in favore di un soggetto che godesse di una particolare visibilità presso l’elettorato in virtù della carica rivestita, che lo pone come controparte in trattative contrattuali con la pubblica amministrazione in un settore di particolare rilievo sociale come la sanità”.

Infine, la Cassazione, ha anche fugato qualsiasi dubbio in ordine ad una possibile illegittimità costituzionale adombrato dalla ricorrente. L’attore principale, Giuseppe Siracusano e i ricorrenti popolari sono stati assistiti nella loro difesa, dall’avvocato Antonio Saitta e dal collega Maurizio Parisi. Siracusano poi, valuterà tutti i profili di responsabilità per i danni subiti dall’esclusione in Consiglio comunale.