In un periodo di crisi economica come quello attuale, dovrebbe essere lodato chi vuole lavorare in proprio e può farlo, tutto nel rispetto delle leggi e della legalità. Ma a Messina, potrebbe essere così. Un artigiano, esperto nell’arte della gelateria, da sei anni non riesce ad avere una regolare autorizzazione per aprire un chiosco.
La storia, è quella che vede protagonista il Signor Alberto Smedile, che ci dice: “Come molti sanno, la vicenda inizia nell’anno 2010, presi la licenza per l’esercizio dell’attività di commercio iscritto al rec (prot. 151/010) in contemporanea presentai e sviluppai un progetto per la realizzazione di un chiosco per la vendita di granite e gelati (zona Fondo fucile viale gazzi)”.
“Il riferito di Smedile, prosegue: “Tale richiesta venne immediatamente bocciata, perchè l’area che individuai fù già concessa, ma la mia richiesta era stata protocollata in precedenza (prot. 138244 I.A.C.P.). Ripresentai nuovo progetto (zona Fondo fucile viale gazzi), dall’altro lato e si costrui una statua”.
“Feci di nuovo una istanza, in un’altra zona (annunziata angolo viale libertà prot.249777 richiesta timbrata occupazione suolo pubblico). Arrivò un parere negativo da parte della sovraintendenza (prot. 1427 anno 2013), sempre nella stessa zona lo spostai diverse altre volte, ma tali richieste non potevano essere accolte ancora, per un parere paesaggistico non corretto della sovraintendenza”.
“Sempre nel 2013, la sovraintendenza ai beni culturali revoco il provvedimento negativo (prot. 3755), l’ufficio patrimonio chiese una integrazione del progetto (prot. 41629, 18 febbraio anno 2014), cosa che feci trasmettendo altri documenti il 25 febbraio 2014. Nuovamente l’ufficio patrimonio, mi trasmette (prot. 118118, 12 maggio 2014) il parere negativo della viabilità”.
“Questa ultima evenienza, mi spinse ad impugnare l’unico parere negativo della viabilità, in quanto tutti gli altri furono favorevoli, ovvero vigili e altri enti. Vinsi 3 cause di fronte al Tribunale amministrativo regionale e sono in richiesta di ottenimento concessione suolo pubblico come ordinato dallo stesso organo giudiziario”.
L’ordinanza definitiva, è stata emessa il 16/12/2015 con condanna della parte avversa, al pagamento delle spese legali pari a 1000€. Premesso che: per la concessione occupazione di suolo pubblico, il parere della viabilità non era vincolante, accadde a 6 mesi di distanza dalla sentenza dei giudici amministrativi, che decisi insieme al mio avvocato Francesco Ponzio di scrivere una lettera”.
Nel testo della missiva menzionata, si ricordavano le norme da dover rispettare in quanto l’organo giudiziario fu chiarissimo sulla vicenda ordinando di procedere con la concessione entro 7 giorni dalla ricezione della lettera perchè i termini del tempo stabiliti ex lege, erano già scaduti”.
“L’ufficio patrimonio, con gli stessi responsabili che firmarono i dinieghi relativi all’apertura del chiosco, risposero che: ” In merito a quanto richiesto e asserito nella Vs. del 05 maggio u.s. si evidenzia che la sentenza del TAR in oggetto indicata recita: “ordina al Comune di Messina di provvedere sull’istanza di concessione presentata dal ricorrente…”, non impone”.
Alberto Smedile, conclude le proprie affermazioni in tali termini: “Affermare che il verbo “Ordinare” non è una imposizione, non risponde al vero, perchè semplicemente controllando su qualsiasi vocabolario noteremo che le due parole sono l’una sinonimo dell’altra e viceversa. Decisi allora di esporre il documento che integralmente per dichiarazione del TAR dice quanto segue: ” Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali di forza pubblica di concorrervi”.
“Tutto ciò ancora tutt’oggi non è bastato perchè non ho nessuna concessione ne alcuna possibilità di lavorare, quanti soldi ancora devo utilizzare per i miei legali e ulteriori documenti per avere i miei diritti?”.