Siamo in una città senza leggi. Come si può assicurare l’uguaglianza senza leggi? Cerchiamo di impedire le ingiustizie e gli atti criminali. Ecco dove potrebbe essere utile un intervento da parte dell’Unione europea e della nostra Repubblica. Chiediamo un intervento da parte della Procura Generale della Repubblica e del Consiglio superiore della magistratura.
Il caso del minore Alessandro Digiorgio, è abbastanza famoso a causa del rapimento bruttale e delle violazioni da parte del Tribunale di Torino. Il padre del bambino fa riferimento a fatti e pratiche accaduti tempo fa, che si configurerebbero come violazioni dei diritti fondamentali.
Presumibilmente, il signor Digiorgio si è rivolto al giudice tutelare B.! Nel gennaio 2014 ebbe inizio il processo in contumacia. È indicato nella sentenza che la prima udienza è passata l’11 gennaio 2014 di sabato, mentre il Tribunale era chiuso. Non si tratta solo di uno sbaglio perché ci sono presenti tante anormalità, qualcuno cercato di mascherare altre inadeguatezze della procedura.
Viene anche un ragionevole dubbio: “se la sentenza sia autentica”, in particolare con riferimento all’ipotesi che gli atti appaiono falsificati. Si tratta di violazioni dei valori costituzionali fondamentali, che non sono stati rispettati oppure si tratta di falsificazione.
La madre di Alessandro dichiara: “Nonostante ciò, io non avevo mai ricevuto alcuna comunicazione relativa al procedimento che mi riguardava. Sostengo di essere stata ingiustamente dichiarata non presente durante il procedimento ed asserisco la nullità ed invalidità della sentenza in contumacia dal momento che il mio indirizzo di residenza era conosciuto. Infatti, al medesimo indirizzo mi erano state inviate delle comunicazioni giudiziali per altri processi”.
“Non ho rinunciato all’esercizio del mio diritto di comparire al processo, e tale rinuncia doveva essere espressa in modo inequivocabile. Affermo che il processo è passato in contumacia senza dare la possibilità di difendermi personalmente e di esporre la mia visione dei fatti, in violazione del mio proprio diritto alla difesa e ad un equo processo”.
“Non poteva essere considerata una base sufficiente, la mia assenza e procedere ugualmente, malgrado io non ci fossi, visto che i fatti mostravano una mancata conoscenza da parte mia dell’esistenza del procedimento ed una carenza dei tentavi fatti per rintracciarmi e communicarmi”.
“Il diritto di ogni individuo di essere efficacemente difeso e rappresentato da un avvocato, è una delle caratteristiche fondamentali di un giusto processo e non si perde per il solo fatto di non essere presente al processo”.
Il procedimento in contumacia, è di per sé incompatibile con l’art. 6 CEDU. Dalle circostanze, emerge con chiarezza che la madre del minore non ha voluto rinunciare al diritto ad essere presente al processo. La norma di legge è diretta a concretizzare l’instaurazione del contradditorio, in mancanza del quale la sentenza pronunciata deve essere considerata nulla, in quanto il giudice non può pronunciarsi senza aver sentito le parti, perché violerebbe il diritto alla difesa, principio sancito dall’art. 24 della Costituzione che stabilisce: “ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti”.
“Principio fondamentale del rapporto processuale, secondo il quale il giudice, salvo che la legge non disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è stata proposta non è stata citata e non è comparsa (art. 101 c.p.c.). È sancito nel secondo comma dell’art. 111 della Costituzione, che recita: “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale”.
“Nel caso di specie, ci si trovava di fronte ad una persona che non avendo appreso del processo e non aveva espressamente rinunciato al suo diritto a comparire e difendersi”.
“Per quanto concerne il principio della parità delle parti nel processo, non c’è dubbio che esso vada inteso in senso non meramente formale bensì sostanziale, anche in applicazione dell’art. 3, comma 2, Costituzione: qualora le parti in lite si trovino in una originaria ed oggettiva condizione di disparità”.
“Avevo chiaramente manifestato la volontà di non rinunciare al mio diritto a comparire. Ho avuto conoscenza indiretta del processo tramite i servizi sociali, telefonicamente senza dettagli particolari, a quasi 10 mesi dall’inizio del processo. Ma tale conoscenza vaga ed informale, non poteva essere considerata sufficiente a soddisfare i requisiti sostanziali e procedurali che garantiscono l’effettivo esercizio dei diritti”.
“Ho scelto l’avvocato Rossi, il quale non ha avuto l’acesso ai documenti e ha chiesto in memoria del 7.11.2014 di controllare il fascicolo. Solamente, si è constato che le autorità competenti non avevano rispettato le leggi concernenti e la notifica dei documenti relativi al processo. L’avvocato del signor Digiorgio, Valentina Colletta, l’11 febbraio 2015, tra quasi 1 mese dopo l’udienza presso del giudice tutelare, spedisce i fax dal suo numero dello studio legale. I destinatari di questi fax sono: la NPI, i servizi sociali, la scuola dell’infanzia, e l’ultimo è il mio avvocato che ha condotto altri casi”.
“Invece, il mio avvocato E. Rossi per il processo davanti il giudice tutelare non è stato informato. L’avvocato del signor Digiorgio conferma solo la sua conoscenza del fatto che io e il mio legale non sappiamo nulla a proposito dell’udienza del 19 gennaio 2015 e non abbiamo ricevuto la sentenza, -ha detto la madre del minore-“.
“Ci si domanda ora, per quale motivo, l’avvocato del signor Digiorgio svolge attività di cancelleria del Tribunale, mentre la cancelleria non esercita le sue funzioni o forse nella cancelleria non esiste proprio la sentenza del giudice tutelare dal 19 gennaio 2015. La comunicazione è atto esclusivo del cancelliere”.
“Il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata, salvo che la legge ne prescriva la notificazione. Invece l’avvocato Colletta ha usurpato così le funzioni dello stesso Tribunale”.
“Per avere la prima udienza l’11 gennaio 2014, il signor Digiorgio con il suo avvocato si sarebbe dovuto rivolgere al giudice tutelare nel periodo agosto – settembre 2013. Durante il tempo indicato, è stato ancora aperto il caso di separazione legale, e quindi, sarebbe stato palesemente illogico richiedere:
1) il monitoraggio della situazione del minore da parte del Servizio di NPI. Solo per il motivo che la sentenza di separazione legale tra i genitori di Alessandro è stata depositata il 10 gennaio 2014. È prescritto dal Tribunale che il servizio di NPI prosegua nel monitoraggio sino a quando ne ravvisino la necessità. Solo durante l’anno 2013, il minore sottoposto le visite presso NPI nelle mese: marzo, giugno ed ottobre. Le relazioni si trovano nel fascicolo della separazione e sono state esaminate dal giudice. Il legale del signor Digiorgio che curò la separazione ha avuto tutte le copie dei documenti.
2) la regolare frequentazione della scuola materna. Il minore ha solo cominciato frequentare la scuola statale dell’infanzia dal 25 settembre 2013 e ha frequentato regolarmente. Il fatto che dall’inizio dell’anno scolastico 2013- 2014 il minore ha visitato la scuola regolarmente è confermato dallo stesso signor Digiorgio (il ricorso del 22 luglio 2014 per la modifica delle condizioni di separazione a cura della dott.ssa Dotta ex giudice del Tribunale di Torino). Nello stesso atto sopra indicato il legale Colletta scrive che il signor Digiorgio si è rivolto al giudice tutelare solo nell’aprile 2014, che sarebbe più veritiero. Si chiede come mai il processo presso il giudice tutelare B. sia cominciato nel gennaio del 2014″.
“Altro che, il signor Digiorgio chiedeva di conoscere il nominativo e l’indirizzo del pediatra che ha in cura il minore. Il fascicolo della separazione contiene numerosi certificati dal pediatra che confermano che il minore in buon stato di salute e ci sono indicati il nominativo e l’indirizzo del professionista che ha in cura il minore. Tali certificati sono stati presentati al Tribunale durante il processo di separazione dal 2010 fino al 2013″.
“Tutte le richieste del signor Digiorgio, sono prive di ogni logica, lui non ha potuto, non sapere circa gli eventi successivi accaduti nel corso dei mesi dell’anno 2014. Non ha potuto, non sapere che nel maggio 2014 il bambino fu fortemente picchiato nella scuola dell’infanzia, e che nell’aprile il neuropsichiatra della NPI smise il monitoraggio del minore per il motivo che non vrnivsno riscontrate patologie.
“Se risulta la violazione manifesta della legge e si travisano grossolanamente i fatti, si tratta non di semplice negligenza, ma di episodi caratterizzati da un profilo di -inescusaabilità- nell’attività procedimentale. Comunque, la -gravità- del travisamento, dovrebbe portare all’applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari nei confronti dei responsabili”.
“Si nota, che le prestazioni riguardanti i diritti fondamentali della persona non possono essere soggette a differenziazioni”.
“Servono, dunque, indagini approfondite e finalizzate alla salvaguarda degli interessi ed aspettative del bambino che non può essere considerato oggetto di ripicche da parte del genitore -forte-messo in condizione di poter, impunemente, fare quello che vuole”.