Lo rende noto il sindacato FIADEL, al quale hanno aderito gran parte degli operatori dei Servizi Sociali della città dello Stretto, guidati da Clara Crocè, ex sindacalista della Cgil: “il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in epigrafe: Condanna l’Associazione Unione Nazionale Consumatori Comitato Locale Messina, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Intilisano Paoloricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune intimato, che liquida nella misura di 1.652,50 (milleseicentocinquantadue/50) euro, più accessori così come per legge”.
A VOI LA SENTENZA………. DIVERTITEVI…. GRANDI ESPERTI, GUFI, DETRATTORI E NEMICI DEI LAVORATORI.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 237 del 2019, proposto da Unione Nazionale Consumatori Comitato Locale Messina, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Intilisano Paolo, con domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: avv.paolo.intilisano@pec.studiointilisano.it; contro Comune di Messina, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Merlo Arturo, con domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: amerlo@pec.giuffre.it; nei confronti Messina Social City, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Tommasini Raffaele, con domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: avv.studiolegaletommasini@pec.giuffre.it;; per l’annullamento
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previa sospensione dell’efficacia, della delibera di Consiglio Comunale n° 70/C del 21.11.2018, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Messina dal 26.11.2018 al 11.12.2018 con il quale è stato approvato lo schema di (contratto) di servizio dell’Azienda Speciale Messina Social City; di ogni atto consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina e dell’Azienda Speciale Messina Social City; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con la deliberazione n° 70 del 21.11.2018 il Comune di Messina, in adempimento degli obblighi imposti dall’art. 114, comma 8, Dlgs 267/2000, deliberava l’approvazione di uno schema di contratto di servizio per regolare i rapporti fra il Comune e l’Azienda Speciale, che il medesimo ente locale aveva costituito con delibera n° 69 del 21.11.2018 del proprio Consiglio Comunale. Ritenendo illegittimo il primo degli atti menzionati, il Comitato Locale di Messina dell’Unione Nazionale Consumatori, agendo a mezzo del proprio Presidente p.t. in persona dell’Avv. Intilisano Mario, la impugnava con ricorso notificato l’11/02/2019 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito in data coeva. Si costituivano in giudizio tanto il Comune di Messina quanto l’azienda speciale Messina Social Service, con deposito di memoria in segreteria, rispettivamente, in data 11/03/2019 e 02/05/2019.
N. 00237/2019 REG.RIC. In data 09/05/2019 si svolgeva la camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe; e qui il Collegio, ritenute sussistere tutte le condizioni previste dall’art. 60 c.p.a., e previo avviso di ciò dato ai difensori delle parti, così passava a definitivamente statuire nel merito In premessa il Collegio ritiene sussistere la legittimazione processuale attiva dell’Associazione ricorrente, in quanto: in tesi, è stata lesa innanzitutto una prerogativa della stessa associazione in quanto distinto soggetto giuridico, diverso dai consumatori/utenti dei servizi socioassistenziali offerti dal Comune di Messina alla collettività locale (ovvero il diritto della stessa di essere coinvolta nella predisposizione dello schema del contratto di servizio, nel rispetto del comma 461 dell’art. 2 L. n. 244/2007, alla stregua del cui lettera b) è prevista la “consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori”); è stata comunque posta in essere, da parte del Comune intimato – in relazione alla mancata introduzione di una Carta dei Servizi all’interno dell’impugnata delibera contenente lo schema di contratto di servizio –, una condotta che incide negativamente sugli interessi che l’associazione ricorrente è chiamata a tutelare e promuovere a norma dell’art. 2 del proprio Statuto (ovvero quelli “di tutti i consumatori, intesi anche come consumatori di servizi pubblici e privati”), per la mancanza di standard alla cui stregua poter valutare come l’Azienda Speciale Messina Social City svolga le proprie prestazioni in favore delle singole categorie di cittadini/utenti. I – Con il primo motivo di ricorso l’Associazione ricorrente ha lamentato la “assoluta genericità e mancanza degli elementi di un contratto di servizio” nella impugnata delibera del Consiglio Comunale del Comune di Messina, dato che in relazione ai molteplici servizi contemplati dall’art. 2 del relativo schema di contratto “non viene chiarito in cosa consistano le prestazioni che dovrà rendere l’azienda speciale”. La tesi attorea, tuttavia, sconta il vizio di una ricostruzione dei rapporti fra Azienda
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Speciale, ente locale che l’abbia costituita e platea dei potenziali utenti dei servizi erogati dalla prima, che non trova corrispondenza nel modello che invece emerge da una piana lettura della disciplina normativa di riferimento (rappresentata dall’art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000). Infatti, in base al comma 8 predetta norma, “ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell’azienda da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale; a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale…”. Il contratto di servizio – così come, ovviamente, la deliberazione avente ad oggetto schema che lo riguardi – non è adunque soggetto ad una valutazione in termini di determinatezza/indeterminatezza del suo contenuto con riguardo all’oggetto dei servizi che l’Azienda speciale dovrà erogare ai cittadini/utenti, ma esclusivamente per quel che concerne i “rapporti tra ente locale ed azienda speciale…”. Ed a questo riguardo, correttamente il Comune intimato si appella alla necessità di una lettura coordinata dei più atti mediante i quali esso ha inteso occuparsi della erogazione di servizi socio-assistenziali a beneficio della comunità locale piuttosto che atomistica, limitata alle sole previsioni di cui alla impugnata delibera n. 70 del 21/11/2018 del proprio Consiglio Comunale. Da un siffatto modo di intendere, l’intervento realizzato dal Comune intimato emerge poi incontestabilmente come realizzato nell’esatta osservanza alla normativa vigente attraverso le previsioni dell’art. 5 della neo-costituta Azienda Speciale Messina Social Service, che ha attribuito al Comune di Messina – in perfetta corrispondenza a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 114 D. Lgs. n. 267/2000 – poteri “di controllo e vigilanza” sull’attività della neo-costituita Azienda Speciale, che non condiziona la concreta attività prestazionale da parte di quest’ultima se non con riguardo agli “indirizzi generali” “sugli obiettivi fissati dal consiglio comunale” “di interesse generale e pubblico che l’assunzione e l’esercizio di pubblici servizi sono destinati a soddisfare”.
N. 00237/2019 REG.RIC. Non è dunque corretto il giudizio di indeterminatezza dell’oggetto dello schema di contratto di servizio che l’Associazione ricorrente pone a base delle censure formulate con il primo motivo di ricorso; considerato altresì, come ha ben fatto rilevare il Comune intimato nelle proprie difese, che la tesi attorea in ogni caso non considera in alcun modo la circostanza, invece assai rilevante, che non tutti i servizi astrattamente affidabili all’Azienda Speciale erano stati alla stessa già “affidati” in concreto (rendendo quindi lo schema di contratto di servizio approvato con la delibera n. 70 del 21/11/2018 del Consiglio Comunale del Comune di Messina, per forza di cose, un atto parzialmente incompleto, e destinato ad implementarsi in itinere, in relazione alla progressiva presa in carico, da parte dell’Azienda Speciale, di ulteriori singoli servizi fra tutti quelli astrattamente affidabili proprio in forza delle previsioni dell’art. 2 dello schema di contratto di servizio; ove anche lo si fosse inteso – ma erroneamente, in base a quanto già detto – come dover avere ad oggetto i futuri rapporti fra l’Azienda Speciale ed i cittadini/utenti fruitori dei servizi erogati dalla stessa). II – Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione del comma 461 dell’art. 2 L. n. 244/2007, in quanto all’interno del contestato schema di contratto di servizio “non viene, tuttavia, allegata o richiamata alcuna Carta dei Servizi”. Ma ancora una volta, la censura sconta una non esatta comprensione dei rapporti che intercorrono fra Azienda Speciale (in quanto soggetto preposto alla erogazione di servizi socio-assistenziali in favore della collettività di cui è ente esponenziale il comune che l’abbia costituita), cittadini/utenti (in quanto fruitori in concreto dei servizi erogati dall’Azienda Speciale), e Comune che l’Azienda Speciale abbia costituito: il quale rimane estraneo al “circuito” delle prestazioni erogande da quest’ultima in favore dei cittadini/utenti, e piuttosto titolare nei confronti della prima – a norma del comma 6 dell’art. 114 D. Lgs. n. 267/2000 – di un potere da esercitare ab externo al fine di “determina(re) le finalità e gli indirizzi; approva(re) gli atti fondamentali; esercita(re) la vigilanza; verifica(re) i risultati della
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gestione”. Contrariamente alla tesi attorea, quindi, il fatto che all’interno del contestato schema di contratto di servizio “non viene, tuttavia, allegata o richiamata alcuna Carta dei Servizi”, non determina alcuna illegittimità del provvedimento impugnato, e rientra invece perfettamente nella fisiologia di quello strumento di tutela degli interessi dei cittadini/utenti di servizi pubblici. Infatti la Carta dei Servizi, come ben ha fatto rilevare il Comune intimato nelle proprie difese, non è uno strumento che possa essere forgiato ex ante, prima della presa in carico, da parte dell’Azienda Speciale, dei singoli servizi, e del superamento di un periodo minimo di monitoraggio per riscontrare le criticità di ciascuno cui essa debba ovviare. Con più stretto riguardo poi al contenuto del comma 461 dell’art. 2 L. n. 244/2007, esso contiene previsioni del seguente tenore: ““al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni: a) previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di
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N. 00237/2019 REG.RIC. (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in epigrafe: Condanna l’Associazione ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune intimato, che liquida nella misura di 1.652,50 (milleseicentocinquantadue/50) euro, più accessori così come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati: Giovanni Iannini, Presidente Francesco Bruno, Consigliere Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Gustavo Giovanni Rosario Cumin Giovanni Iannini
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