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“La spinosa questione delle firme per la presentazione delle liste elettorali, a margine della L.R. 26 agosto 1992 n.7 art. 7 comma 3, non può essere delegata ad una valutazione che è a discrezione di un funzionario e di un dirigente dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (come dalla pec sbandierata dall’avv. Cateno De Luca in un suo Post e che pubblico)”

LO SCRIVE OGGI IN UN SUO TESTO PUBBLICATO SUL SUO OMONIMO PROFILO FACEBOOK 'NINO PRINCIPATO', L'ARCHITETTO MESSINESE EX DIPENDENTE DEL COMUNE DI MESSINA E CANDIDATO AL CONSIGLIO COMUNALE, ALLE ELEZIONI DEL 24 E 25 MAGGIO 2026 NELLA LISTA 'RINASCITA MESSINA' I CUI MEMBRI PROPONGONO ALLA CARICA DI SINDACO L'INGEGNERE GAETANO SCIACCA

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“La spinosa questione delle firme per la presentazione delle ‘liste’ elettorali, a margine della L.R. 26 agosto 1992 n.7 art. 7 comma 3, non può essere delegata ad una valutazione che è a discrezione di un funzionario e di un dirigente dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (come dalla pec sbandierata dall’avv. Cateno De Luca in un suo Post e che pubblico)”. Lo scrive oggi in un suo testo pubblicato sul suo omonimo Profilo Facebook ‘Nino Principato’, l’architetto messinese ex dipendente del Comune di Messina e candidato al Consiglio Comunale, alle Elezioni del 24 e 25 maggio 2026 nella Lista ‘Rinascita Messina’ i cui membri propongono alla carica di sindaco l’ingegnere Gaetano Sciacca.

Principato aggiunge: “Deve invece essere affidata ad un organo competente per la questione, e cioè l’Ufficio Legislativo della Regione Siciliana o una Magistratura Superiore, che sono organi terzi per l’interpretazione di una norma… l’art. 7 comma 3 della Legge Regionale recita così… ‘Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino ‘liste’ contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le ‘liste’ dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata’”.

Continua Principato: “Ebbene, il passaggio decisivo dell’articolo 7 comma 3 sulla questione è legato all’uso del plurale (‘le liste’) che non è assolutamente riferito al fatto che ogni lista che ha deputati nazionali o regionali può presentare quante liste vuole senza raccogliere firme ma è riferita al fatto che ci possono essere tanti partiti o gruppi politici che possono essere interessati e per tale motivo possono avvalersi di questa facoltà, per questo nell’articolo è scritto ‘liste’ al plurale e non perché qualsiasi partito ne può presentare in numero illimitato senza firme (con diecimila liste staremmo freschi!) ma perché più partiti (no uno solo) possono presentare altrettante ‘liste’, cioè una sola lista in più ogni partito senza obbligo di firma”!

Principato conclude: “Ex sindaco Basile, affrettatevi a raccogliere almeno 9 mila firme perché il 29 aprile si avvicina paurosamente. (P.S. nel parere reso è stata omessa la frase ‘anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli’)”.