I rappresentanti del MdL e l’Associazione DDS, intervengono sulla MSC, la nuova partecipata costituita da Palazzo Zanca ed affermano: “non possiamo fare a meno di intervenire e stigmatizzare alcune dichiarazioni rese da qualche sindacalista che hanno lo scopo di inquinare il percorso di legalità e trasparenza intrapreso dal sindaco De Luca in merito alla gestione dei Servizi Sociali . Nessuna clausola -contra legem- contenuta nei contratti sottoscritti dai lavoratori riguardo all’obbligo della segretezza dei dati da parte dei lavoratori. L’Azienda non ha fatto altro che riportare nel contratto di assunzione degli operatori il contenuto di cui all’art. 2105 del Codice Civile (obbligo di fedeltà). Il Codice Civile, infatti, stabilisce una clausola specifica per il rispetto dell’obbligo di fedeltà da parte del lavoratore. Tale clausola puo’ essere inserita nel contratto di assunzione”.
L’art. 2105 del Codice Civile stabilisce che: “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
Dichiarano Gianluca Gangemi e Clara Crocè: “quindi legittimamente l’Azienda pubblica ha inteso tutelarsi da eventuali situazioni illegittime o da comportamenti scorretti che potrebbero essere assunti dai dipendenti, nello stesso tempo si richiamano i dipendenti ad una condivisione di obiettivi che dovrebbero essere comuni tra le parti. Per il Movimento dei lavoratori non è pensabile che un dipendente in costanza di rapporto di lavoro possa agire in danno dell’Agenzia Messina Social City”.
Probabilmente l’attenta sindacalista non ha dato il giusto peso alla locuzione: “-sia durante che dopo il rapporto di lavoro con la nostra Società-. La frase riteniamo debba essere intesa -sia durante l’orario di lavoro che dopo l’orario di lavoro-. Ne consegue che il divieto di entrare in conflitto con il datore di lavoro permane -sia durante che fuori l’orario di lavoro. Non è ultroneo sottolineare a beneficio dei lettori che alcuni elementi o divieti che caratterizzano l’obbligo di fedeltà e la concorrenza al datore di lavoro- si realizzano al termine del rapporto di lavoro. Altri, invece, terminano con l’estinzione del rapporto di lavoro. Al riguardo potremmo richiamare una copiosa giurisprudenza”.
Continuano Gangemi e Crocè: “ma non vogliamo sprecare altro tempo, anche se ci piacerebbe chiedere alla sindacalista se abbia mai letto un contratto sottoscritto dai lavoratori con le cooperative. Legittimamente le cooperative nei contratti di assunzione dei lavoratori hanno sempre richiamato le norme riguardanti la segretezza e i regolamenti aziendali. Peccato che, il più delle volte. i regolamenti aziendali erano sconosciuti ai lavoratori. In merito alla vertenza dei lavoratori assunti a tempo indeterminato ancorché aditi alle sostituzioni, il Movimento dei lavoratori fa presente di avere avuto già assicurazioni da parte del sindaco De Luca che dopo una attenta verifica della regolarità di tutte le assunzioni (510 come previsto dalle delibere adottate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale) si procederà ad esaminare anche i casi delle sostituzioni assunte con contratto a tempo indeterminato. Come tra l’altro, richiesto dal Movimento dei lavoratori dei Servizi Sociali durante gli incontri”.


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