Home Cronaca E’ stata annullata una multa di 545,98 euro…, per spostamento

E’ stata annullata una multa di 545,98 euro…, per spostamento

TUTTO..., GRAZIE AD UN GIUDICE DI PACE DI PALERMO

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Testo…, tratto da… Home · Gasp News.

Annullata una multa di 545,98 euro per spostamento. Questo grazie ad una sentenza di un Giudice di pace di Palermo.

I vigili di Palermo multano perché in città senza un comprovato motivo. Ma il giudice di Pace annulla la multa perché al cittadino non era stata data la possibilità di spiegare il motivo del suo spostamento.

La storia è stata riportata dal sito Palermo Today. L’uomo si trovava a Palermo proveniente da Isola delle Femmine, un comune limitrofo.

La polizia municipale aveva fermato l’uomo alle 9:30, mentre era a bordo della sua Jeep e gli aveva contestato la violazione del Dpcm.

Nello specifico di essersi spostato col suo mezzo privato in un comune diverso da quello di residenza, senza un motivo o comprovate esigenze. I vigili non gli avrebbero chiesto nulla, ma solo fatto un verbale da 545,98 euro.

Come è emerso in seguito, la persona sanzionata era un dipendente di un panificio che stava consegnando a un discount della città pane e farina.

L’uomo aveva fatto ricorso al Giudice di pace. Lo stesso giudice ha deciso di annullare il verbale.

Multa per spostamento annullata: la sentenza
Nella sentenza si legge che all’automobilista non sarebbe stata data la necessaria possibilità di spiegare il suo spostamento in un comune diverso da quello di residenza e di verificare quindi se effettivamente fosse avvenuto illegittimamente.

Secondo il Giudice “l’oggetto dell’accertamento e della contestazione non consiste nello spostamento da un comune all’altro o all’interno del territorio, ma nello spostamento non necessario e giustificato.

L’elemento oggettivo dell’illecito non è costituito solo da un elemento positivo, costituito dallo spostamento, ma anche da un elemento negativo, costituito dalla mancanza di giustificazione per ragioni di lavoro, salute o altre necessità”.

Infine il giudice rileva: “Nel caso in esame non risulta annotata alcuna dichiarazione del multato, né risulta attestato che questi, richiesto, si sia rifiutato di giustificare il proprio spostamento né risulta acquisita la così detta autocertificazione la cui modulistica è in dotazione della forza pubblica.

Ne deriva che la contestazione della violazione è monca. Mancando qualunque riferimento specifico al ‘fatto’ dal quale l’organo accertatore ha tratto il suo giudizio circa l’elemento negativo dell’illecito della mancanza di giustificazione dello spostamento“.