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Il giudice Elena Manuela Aurora Luppino del Tribunale Civile di Reggio Calabria in data odierna, ha accolto il Ricorso presentato dagli avvocati Grazia Cutino di Trapani e Maura Galletta di Messina presentato nell’interesse del signor Fabio Messina

L'UOMO UN AGENTE DI COMMERCIO DI PALERMO, CHE DA LUNEDI' 10 GENNAIO 2022 ERA FERMO AGLI IMBARCHI DELLA SOCIETA' 'CARONTE & TOURIST', IMPOSSIBILITATO A FAR RIENTRO A CASA PERCHE' I RESPONSABILI DELL'AZIENDA NON LO FACEVANO TRANSITARE DATO IL MANCATO POSSESSO DA PARTE SUA DEL "SUPER GREEN PASS" COME PREVISTO DAL D.L. N° 229 DEL 31 DICEMBRE 2021 EMESSO DAL PREMIER MARIO DRAGHI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, ORA PER EFFETTO DEL PROVVEDIMENTO EMESSO DAL MAGISTRATO REGGINO POTRA' RITORNARE IN SICILIA

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Il giudice Elena Manuela Aurora Luppino del Tribunale Civile di Reggio Calabria in data odierna, ha accolto il Ricorso presentato dagli avvocati Grazia Cutino di Trapani e Maura Galletta di Messina presentato nell’interesse del signor Fabio Messina. L’uomo un agente di commercio di Palermo, da lunedì 10 gennaio 2022 era fermo a Villa San Giovanni presso gli imbarchi della Società ‘Caronte & Tourist’ dai quali i responsabili della Società non gli hanno concesso di attraversare lo Stretto perchè sprovvisto del necessario “Super Green Pass” come stabilito dal D.L. N° 229 del 31 dicembre 2021, emesso dal premier Mario Draghi per contrastare la diffusione del Covid-19.

Il professionista con la propria auto, è andato a Genova per lavoro, prima che scattasse il nuovo Decreto, ma non ha potuto fare ritorno nel proprio domicilio inizialmente ha dormito in un sacco a pelo all’aperto, poi nelle ultime due notti ha alloggiato presso una famiglia del luogo che lo ha ospitato.

Scrive il magistrato nelle motivazioni del Provvedimento da lei assunto:

  • ordina alla resistente di procedere all’imbarco immediato del ricorrente sul traghetto per Messina a bordo dell’autovettura targata ‘Cx043..’, previo acquisto ed esibizione del titolo di viaggio e previa esibizione all’imbarco da parte del ricorrente dell’esito di un test antigenico attestante la sua attuale negatività al virus, con espressa esenzione dalla esibizione della certificazione verde di cui all’art. 9 comma 2 lett. a), b) e c-bis) del D.L. 52/2021, ma con l’obbligo per il ricorrente di tenere indosso per tutta la durata della traversata sin dal momento dell’imbarco e fino al compiuto sbarco una mascherina del tipo FFP2;
  • ordina la comparizione delle parti, per l’udienza del 09.02.2022 ore 10:50, disponendo che del Ricorso e del presente Decreto venga notificata alla controparte entro il 25.01.2022;
  • si comunichi.