Home Cronaca Il Tar di Catania conferma il regolare svolgimento delle elezioni amministrative a...

Il Tar di Catania conferma il regolare svolgimento delle elezioni amministrative a Messina: con una sentenza pubblicata oggi, i giudici amministrativi hanno respinto i ricorsi presentati nelle scorse settimane contro la tornata elettorale, nei quali venivano contestate l’efficacia delle dimissioni del sindaco Federico Basile e le modalità di raccolta delle firme per la presentazione delle liste di Sud chiama Nord, il Movimento fondato da Cateno De Luca (deputato della Assemblea regionale siciliana a Palermo) nel maggio del 2022

IL TRIBUNALE HA DICHIARATO INAMMISSIBILI, “PER MANCANZA DI INTERESSE”, SIA IL RICORSO PRINCIPALE SIA QUELLO PER MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA TRE ELETTORI MESSINESI, ASSISTITI DAGLI AVVOCATI PAOLO STARVAGGI E ANGELO GIORGIANNI: LA DECISIONE DEL TAR METTE COSÌ UN PUNTO ALLE CONTESTAZIONI AVANZATE ALLA VIGILIA DEL VOTO E CONFERMA LA PIENA VALIDITÀ DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE NEL CAPOLUOGO PELORITANO

79

Il Tar di Catania conferma il regolare svolgimento delle elezioni amministrative a Messina: con una sentenza pubblicata oggi, i giudici amministrativi hanno respinto i ricorsi presentati nelle scorse settimane contro la tornata elettorale, nei quali venivano contestate l’efficacia delle dimissioni del sindaco Federico Basile e le modalità di raccolta delle firme per la presentazione delle liste di Sud chiama Nord, il Movimento fondato da Cateno De Luca (deputato della Assemblea regionale siciliana a Palermo) nel maggio del 2022.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibili, “per mancanza di interesse”, sia il ricorso principale sia quello per motivi aggiunti presentati da tre elettori messinesi, assistiti dagli avvocati Paolo Starvaggi e Angelo Giorgianni: la decisione del Tar mette così un punto alle contestazioni avanzate alla vigilia del voto e conferma la piena validità del procedimento elettorale nel capoluogo peloritano.

Al centro del dibattito vi era la tempistica delle dimissioni del sindaco di Messina. Rassegnate il 7 febbraio 2026, queste sono divenute irrevocabili decorso il termine di venti giorni, ovvero il 27 febbraio 2026. Secondo i ricorrenti, la normativa statale (art. 2 della legge 182/1991) stabilisce che le condizioni per il rinnovo degli organi elettivi debbano verificarsi entro e non oltre il 24 febbraio per poter essere ammessi al turno elettorale primaverile.

Di conseguenza, l’inclusione del Comune di Messina all’interno del decreto assessoriale regionale (D.A. 125 del 23.03.2026) per il voto di maggio è stata ritenuta dai ricorrenti un atto illegittimo, viziato da un’errata interpretazione della norma.

​La decisione del Tar: difetto di legittimazione
​Nonostante le articolate argomentazioni sollevate sulla pretesa violazione del termine perentorio del 24 febbraio, il TAR ha rigettato il ricorso per una questione pregiudiziale legata alla legittimazione ad agire dei ricorrenti.

​I giudici amministrativi hanno chiarito i seguenti punti dirimenti:

  • “Poiché i cittadini-elettori ricorrenti non sono titolari di un interesse personale, differenziato e qualificato pregiudicato direttamente dai provvedimenti la cui illegittimità si intende far valere con il proposto ricorso, l’azione spiccata – con l’atto introduttivo del giudizio – è inammissibile”, si legge nella sentenza. Questo perchè, “L’interesse ad agire richiede, dunque, che il ricorrente ottenga un’effettiva utilità dal ricorso; in altre parole, la nozione di interesse ad agire postula la possibilità, per il ricorrente, di trarre un’effettiva utilità dal vittorioso esperimento del ricorso, intesa come riparazione o reintegrazione di una lesione della propria sfera giuridica avente carattere di personalità, concretezza e attualità, senza che, dunque, possa avere rilievo il generico interesse pubblico al ripristino della legalità violata, che è sotteso e immanente a qualsivoglia azione giudiziaria”, scrivono i giudici.

In aggiunta, il Tribunale ha disposto l’estromissione dal giudizio della Regione Siciliana, precisando che quest’ultima, per quanto concerne l’attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria rispetto alle competenze dei singoli assessorati. Le spese di lite, considerata la natura interpretativa delle questioni affrontate e la peculiarità della vicenda, sono state integralmente compensate tra le parti.

Se non ci saranno colpi di scena prima dell’apertura delle urne, l’unica altra finestra per le controversie legali si aprirà a giochi fatti. I giudici hanno infatti ribadito che, al di fuori di casi specifici, gli elettori possono tutelare le proprie ragioni in via ordinaria solo dopo la proclamazione degli eletti.